Evitate i cinghiali, se potete…

Evitate i cinghiali, se potete…
19 Maggio 2017: Evitate i cinghiali, se potete… 19 Maggio 2017

Per “giurisprudenza” s’intende, fra l’altro, l’insieme dei criteri seguiti dai giudici nell’applicazione delle norme.

Di conseguenza, il suo studio dovrebbe esser d’aiuto agli avvocati per consigliare i propri clienti ed a questi nel decidere come comportarsi.

Purtroppo non sempre è così.

Ci sono casi in cui, anziché una bussola utile a dirigere i nostri passi, la giurisprudenza produce l’effetto di disorientarci.

Uno di questi riguarda gli animali selvatici o, se volete, per semplificare, quei cinghiali di un quintale o due che, sbucando all’improvviso da una macchia, attraversano la strada di gran fretta, andando a sbattere contro la vostra auto.

Di solito questi “incontri” provocano danni ingenti alla carrozzeria e alla meccanica del veicolo e, a volte anche al malcapitato conducente ed ai suoi trasportati.

Chi deve risponderne?

Fino a qualche tempo fa, consultando la giurisprudenza della Cassazione, la risposta era molto semplice.

Considerato che la legge n. 157/1992 all’art. 1 ne aveva attribuito la proprietà al patrimonio indisponibile dello Stato, ma aveva assegnato alle Regioni importanti funzioni legislative in materia, i Giudici di Piazza Cavour ritenevano che fossero proprio queste a dover risarcire i danni cagionati dagli animali selvatici agli utenti delle strade.

Il compito dell’avvocato era facile e la soddisfazione del suo cliente pressoché assicurata.

Nel 2010 questo sereno orizzonte giurisprudenziale è stato squarciato da un lampo.

Le certezze che per anni avevamo serenamente coltivato in fatto di cinghiali vennero sovvertite da una sentenza della Cassazione secondo cui di quei danni avrebbe dovuto di volta in  volta rispondere l’ente (Regione, Provincia, Ente parco…) al quale la legge regionale avesse “concretamente affidato, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata”.

Di lì è iniziata la Babele dei danni da cinghiale.

Poiché ogni Regione italiana ha la propria normativa e di solito questa è pure abbastanza complicata, i Giudici di pace, i Tribunali e le Corti d’appello di ogni angolo d’Italia hanno iniziato a cimentarsi con un compito interpretativo davvero arduo, sentenziando, di Regione in Regione, tutto e il contrario di tutto.

Vi è stato chi ha citato la Regione Toscana, vedendosi respingere la propria domanda perché, secondo il Giudice che ne era stato investito, sarebbe stata invece la Provincia di Siena a dover risarcire il danno, e chi invece ha ottenuto l’accoglimento di una domanda identica da un altro Giudice che aveva un’opinione opposta.

Non sempre gli appelli hanno rimediato a questa confusione, e nemmeno i ricorsi in cassazione.

Prova ne sia quel che è accaduto in Abruzzo.

Come è risaputo, i cinghiali di quella Regione continuano a manifestare una singolare propensione ad attraversare le strade fuori dalle strisce pedonali (ed a volte persino a visitare i centri abitati).

Ma i Giudici di quel territorio, e specialmente quelli del Tribunale e della Corte d’appello di L’Aquila, parevano aver deciso all’unanimità che dei guai che ne continuavano a derivare ai poveri automobilisti dovesse rispondere la Regione Abruzzo.

Tutto tranquillo quindi.

Certamente, ma solo sino a quando un danneggiato insoddisfatto ha pensato bene di ricorrere in Cassazione, col risultato di sentirsi rispondere (con la sentenza n. 12808/2015) che, al contrario, i guasti causati dall’urto di un cinghiale contro la sua autovettura avrebbero dovuto essere risarciti dalla “Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro”….

Le sicurezze che i Giudici di merito avevano faticosamente costruito sono state infrante in un momento.

Escluso che i cinghiali abruzzesi possano soffrire di una crisi d’identità, presi dal dubbio di dover servire a due padroni, sono ora gli avvocati degli automobilisti a doversi arrovellare in proposito.

E questo grazie alla giurisprudenza…

 

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